Citazione della polizia o del pubblico ministero

La polizia può mandarti una convocazione in centrale (206 CPP). Una convocazione della polizia non è obbligatoria, un mandato di un giudice o del ministero pubblico invece sì.

Nel caso di una citazione della polizia, non hai nessun obbligo. Visto che non è obbligatoria non è sottoposta a nessun obbligo di forma e può quindi essere fatta anche per telefono. L’unica conseguenza se non ti presenti è che il ministero pubblico può emettere un obbligo di comparire (206 cpv. 2 CPP). La legge non prevede una durata massima della tua permanenza in centrale in relazione a una citazione della polizia. Visto che non sei obbligata/o a presentarti puoi andartene in qualsiasi momento. Se la polizia non vuole lasciarti andare allora deve procedere a un arresto provvisorio (217 e segg. CPP).

La citazione del giudice o del magistrato dev’essere fatta per iscritto (201 CPP) e deve indicare a che titolo vieni convocato/a (testimone, accusato/a, persona informata sui fatti, vittima) e per quale motivo (es. inchiesta penale contro X per furto). Nell’ambito della procedura preliminare la citazione dev’essere fatta almeno 3 giorni prima della data di comparizione, salvo in casi d’urgenza o se sei d’accordo di presentarti prima. Se ricevi una convocazione del giudice o del magistrato se ai obbligato/a presentarti o giustificare immediatamente un’eventuale assenza, presentando se possibile dei documenti. Se non lo fai puoi essere condannata/o a una multa di 1000 fr. e essere l’oggetto di un obbligo di comparire (205 CPP). Se non dai seguito all’obbligo di comparire potresti essere sottoposto/a a un accompagnamento coattivo (207 cpv. 1 let. a), che viene eseguito dalla polizia che appena ti trova ti accompagna “usando il massimo riguardo” (sic!) davanti all’autorità penale.